BELLY BOAT-KICKBOAT:
“natante si, natante no”
Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
Testo aggiornato, coordinato con la legge di conversione8 agosto 1994,
n. 498
(Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188)
Art. 1
Modifica della definizione di natante
1. Il quarto comma dell'articolo
1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo
1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della
presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto
sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con
motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza
fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione
da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a
motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza
fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a
vela, anche se con motore ausiliario.".
4. Il primo comma dell'articolo
13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo
7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:
"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore
a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore
ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore
a metri 10.".
COMMENTO
Dal
tenore della norma riteniamo che il belly boat non debba considerarsi
natante, in quanto non avente le caratteristiche tecniche peculiari
di quest’ultimo tassativamente previste dalla disposizione de
quo.
Riteniamo debbano invece essere considerarsi natanti i kickboat ( o
pontoon) qualora impiegati con l’ausilio di motore elettrico e/o
remi.
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