BELLY BOAT-KICKBOAT: “natante si, natante no”


Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
Testo aggiornato, coordinato con la legge di conversione8 agosto 1994, n. 498
(Gazzetta Ufficiale 12.08.94 n. 188)


Art. 1
Modifica della definizione di natante

 

 

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.".

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.".

COMMENTO

Dal tenore della norma riteniamo che il belly boat non debba considerarsi natante, in quanto non avente le caratteristiche tecniche peculiari di quest’ultimo tassativamente previste dalla disposizione de quo.
Riteniamo debbano invece essere considerarsi natanti i kickboat ( o pontoon) qualora impiegati con l’ausilio di motore elettrico e/o remi.